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Altre esenzioni da accisa – Art. 17 del Testo Unico delle Accise

Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:
• ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
• ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea); alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
• ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).
Come ottenerle? Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo: Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione dall’IVA e dalle Accise.
Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO
L’esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice Energy Progress Spa una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”), in duplice originale.

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