Il Bonus Sociale è uno sconto sulla bolletta di gas e luce, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) con la collaborazione dei Comuni.
Il Bonus è riconosciuto alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamenteai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono le seguenti:
• Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas attiva;
• Appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
• Oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
• Oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Ogni nucleo familiare che abbia i requisiti, ha diritto ad un solo bonus per tipologia - elettrico, gas /per anno di competenza.
Come ottenere i bonus per disagio economico:
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l'Autorità stà definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII*, che incrocierà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità e gas permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda) :
• il bonus gas.
Non sarà erogato automaticamente il bonus elettrico per disagio fisico.
La domanda per il Bonus per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da:
• potenza contrattuale;
• apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
• tempo giornaliero di utilizzo delle apparecchiature.
L'assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima.
Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Si può chiedere un adeguamento sia nel caso in cui si installino nuove apparecchiature, sia nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere. È sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore SGAte perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni.
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Per maggiori dettagli, puoi contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti al numero verde 800.166.654 oppure consultare il sito www.arera.it - https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm dove è peraltro possibile reperire tutta la relativa modulistica.
*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio: l'incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII e nelle banche dati dei gestori idrici consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche in fase di definizione da parte dell'Autorità, di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.