Agevolazioni fiscali per contratti business

Scopri quali sono le agevolazioni fiscali alle quali ha diritto la tua Azienda.

ACCISE SUL CONSUMO DI GAS NATURALE, RELATIVE ADDIZIONALI REGIONALI E APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

AGEVOLAZIONI FISCALI BUSINESS

Accise sul consumo di Gas naturale, relative ad addizionali regionali ed applicazione aliquota IVA


Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonchè all'autotrazione sono sottoposte:
- all'Accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
- alle addizionali regionali all'Accisa (cosidette A.R.I.S.G.A.M. come istituite da L..14/06/1990 n.158 e successivo D.Lgs. 21/12/1990 n. 398), con aliquote differenziate a seconda della Regione ove è assicurata la fornitura;
- ad un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'Accisa per le utenze esenti dalle Accise;
- all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
- riduzioni sulle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
- esclusioni dal campo di applicazione delle Accise e delle addizionali regionali;
- esenzioni dalle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
- applicazione di aliquota I.V.A. ridotta;
- non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare.

RIDUZIONI SU ALIQUOTE DI ACCISA E ADDIZIONALI REGIONALI

AGEVOLAZIONI FISCALI BUSINESS

Riduzioni su aliquote di accisa e sulle addizionali regionali


Tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per:
- combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
- produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano le accise sull’energia elettrica;
- usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:
- nel settore della distribuzione commerciale;
- nel settore alberghiero;
- negli esercizi di ristorazione;
- negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
- nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
- nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e segg.);
- nei poliambulatori privati di fisioterapia; - negli enti fiera.
Godono inoltre di una specifica aliquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all’aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell’addizionale regionale( ARISGAM) e da quella sostitutiva:
le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti - cosiddetti “usi istituzionali”).
Per ulteriori dettagli circa le tipologie di attività ammesse alle agevolazioni fiscali, si raccomanda di prendere visione del pertinente modello di istanza – dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, consultabile e scaricabile a fondo pagina.

ESENZIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE PER L’ACCISA

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Esenzioni, agevolazioni o esclusioni dalle aliquote previste per l'accisa e/o addizionali regionali


Tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l’esenzione, l’agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l’esclusione dall’Accisa.
Come ottenere le RIDUZIONI/ESCLUSIONI/ESENZIONI?
E’ necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la specifica modulistica prevista per la propria attività, svolta nel luogo di fornitura del gas naturale.
Per ottenere la modulistica di proprio interesse, è necessario fornire ai canali di contatto i dati del codice ATECO 2007 (codice a sei cifre - Tabella Istat riferita all’anno 2007) relativo all’attività svolta presso l’indirizzo di fornitura del contratto di somministrazione, desumendo detto codice dai dati anagrafici registrati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove l’impresa risulta iscritta.
Dove inoltrare la documentazione? La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) e di ogni altro allegato previsto dalla normativa - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R., dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, all'indirizzo indicato nella lettera di accompagnamento della modulistica ricevuta, Il diritto ad usufruire delle più favorevoli aliquote di Accisa e/o Addizionali Regionali, a termini di legge, decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza alla nostra società (come a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze con Circolare 8822 del 20/09/1977); nel caso di spedizione della documentazione, farà fede la data di spedizione della raccomandata.

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI

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Esclusioni daal campo di applicazione delle accise e delle addizionali regionali


Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l’altro, l'articolo 21 del "Testo Unico delle Accise", dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", recepita in Italia dalla "classificazione ATECO") non è sottoposto all'applicazione dell'accisa e delle relative addizionali regionali. Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza (istanza “Usi esclusi”), consultabile, in formato Acrobat, a fondo pagina.
Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all’art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all’applicazione dell’Accisa e delle relative Addizionali Regionali.

ALTRE ESENZIONI DA ACCISA
ART. 17 DEL TESTO UNICO DELLE ACCISE

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Altre esenzioni da accise – Art. 17 del Testo Unico delle Accise.


Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:
- ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea);
- alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
- ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).
Come ottenerle?
Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:
Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione dall’IVA e dalle Accise.
Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO.
L’esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice eni spa una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”), in duplice originale.

APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

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L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
- imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
- imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
- soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E);
- soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Come ottenerla? Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell'istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.
Detta modulistica è consultabile a fondo pagina.

ACCISA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (EX IMPOSTA ERARIALE) E APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

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Le forniture di energia elettrica sono soggette:
All’accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
• • esclusioni / esenzioni dal campo di applicazione dell’accisa - Art. 52, commi 2 e 3 TUA
• • non applicazione delle accise per Clienti “Soggetti Obbligati” ai fini fiscali - Art. 53 TUA
• • altre esenzioni da accisa – Art. 17 TUA
• • applicazione di aliquota I.V.A. ridotta
• • non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare

ESCLUSIONI/ESENZIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA - ART. 52, COMMI 2 E 3 TUA

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Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici (*) classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della “nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO;
- impiegata nei processi mineralogici (*) classificati con le lettere DI 26 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO;
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza presente nei prossimi punti.

ESENZIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE PER L’ACCISA

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Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:
• utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
• utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri;
• impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.
Come ottenerle?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto, occorre stabilire quali delle due istanze disponibili è opportuno presentare.
I Clienti aventi utilizzi di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, quali per l’appunto usi assoggettati ed usi esclusi oppure esenti, con potenza disponibile inferiore a 200kW, devono utilizzare il modello denominato “Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso dell’energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza disponibile NON superiore a 200Kw”. Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Eni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, al fine di convenire direttamente con l’Ufficio il canone d’imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (come stabilito dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).
Nota bene: Nel caso in cui nell’impianto si abbia un impiego promiscuo di energia elettrica e una potenza disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi fuori dal campo di applicazione, i Clienti devono provvedere ad avanzare opportuna istanza direttamente all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio; successivamente devono anche attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del Testo Unico delle Accise).
I Clienti, invece, aventi un unico utilizzo di energia elettrica, per il quale, secondo la normativa vigente, è prevista un’esclusione o un’esenzione, non essendo in questo caso presenti impieghi promiscui, devono utilizzare il modello denominato “Modello per Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso di energia elettrica per Clienti con impiego TOTALMENTE ESENTE o TOTALMENTE ESCLUSO dal campo di applicazione delle accise”.
Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Energy Progress al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il riconoscimento dell’agevolazione.
Nota bene: In questo caso, è necessario dichiarare che l’utilizzo indicato come escluso o esente da tassazione è corrispondente di fatto al 100% della fornitura di energia elettrica ricevuta da Energy Progress.

Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti delle istanze – dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto notorio, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, l’istanza selezionata.
Detta modulistica è consultabile a fondo pagina.

Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina.

NON APPLICAZIONE DELLE ACCISE PER CLIENTI “SOGGETTI OBBLIGATI” AI FINI FISCALI - ART. 53 TUA

AGEVOLAZIONI FISCALI BUSINESS


Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 53 regolamenta i soggetti obbligati.
Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d’imposta, ovvero:
• i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (indicati come venditori);
• gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
• i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) limitatamente al consumo di detta energia.

Il comma 2 dell’art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi ha la facoltà di diventarlo su richiesta, ovvero:
• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Ai soggetti obbligati e' rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, una licenza di esercizio o un’autorizzazione, ove è attributo uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).
La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l’applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l’energia elettrica acquistata.
Come ottenere la NON applicazione dell’accisa?
Il Cliente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello denominato “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso dell’energia elettrica dei clienti Soggetti Obbligati” e provvedere ad allegare necessariamente una copia della licenza di esercizio o dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per il territorio.
Detta modulistica è consultabile qui sotto. Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel pertinente modulo, consultabile qui sotto.

ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – ART. 17 DEL TESTO UNICO DELLE ACCISE

AGEVOLAZIONI FISCALI BUSINESS


Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:
• ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
• ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea); alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
• ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).
Come ottenerle? Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo: Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione dall’IVA e dalle Accise.
Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO
L’esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice Energy Progress Spa una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”), in duplice originale.

APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

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L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

Chi ne ha diritto?
• Imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
• imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 ;
• soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E);
• soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Come ottenerla?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell'istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.
Detta modulistica è consultabile qui sotto.

Dove inoltrare la documentazione? La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R., dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, all'indirizzo indicato nel pertinente modulo, consultabile qui sotto.

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Il Glossario è rivolto ai clienti finali di gas con consumi annui fino a 200.000 Smc. Serve a rendere più comprensibili i termini usati nelle bollette di gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.

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